Allegato "B"
al n. 58195/13725
di rep.
ASSOCIAZIONE
DELLE SIM DI CONSULENZA
STATUTO
TITOLO
I – DELLA DENOMINAZIONE E DELLA SEDE
DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 1 –
DENOMINAZIONE
1. E' costituita
un'Associazione senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE
DELLE SIM DI CONSULENZA" o anche, in
forma abbreviata, solo "ASCOSIM".
ARTICOLO 2 – SEDE
1. L'Associazione ha sede in Milano alla via Bianca Maria n. 21 e potrà
istituire altrove, in Italia e all'estero, uffici e rappresentanze.
TITOLO
II – DELLO SCOPO E DELLA DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 3 – SCOPO
1. L'Associazione ha le seguenti finalità:
a) l'assunzione della rappresentanza
degli interessi di coloro che prestano servizi di consulenza in materia di
investimenti in Italia e all'Estero di fronte ad amministrazioni, organi ed
agenzie pubbliche, associazioni d'imprenditori, organizzazioni, enti, soggetti
pubblici e privati al fine di collaborare alla soluzione dei problemi del
settore ed alla tutela di coloro che vi operano;
b) lo svolgimento e la divulgazione di
attività di ricerca e assistenza nel settore relativo alla prestazione dei
servizi di consulenza in materia di investimenti e a tutti gli aspetti
normativi ed operativi connessi alla suddetta prestazione, nelle forme ritenute
a tal fine più idonee e così anche attraverso l'organizzazione di convegni ed
altre manifestazioni, la promozione di corsi e seminari di formazione, la
pubblicazione di studi e materiali, l’organizzazione di gruppi di lavoro, la
prestazione di attività di consulenza;
c) la redazione di un Codice Etico di
comportamento delle SIM di consulenza.
2. L’Associazione potrà compiere ogni atto od attività necessari od opportuni
per il raggiungimento dei propri scopi, anche se non previsti dallo Statuto, e
così pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità
simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi di collaborazione
che prevedano integrazione delle attività e modalità di svolgimento in comune
di determinate funzioni. Potrà stipulare convenzioni con enti e soggetti
pubblici e privati al fine di fornire loro, gratuitamente o a titolo oneroso, i
servizi informativi dell'Associazione.
3. L'Associazione svolge la propria attività secondo le norme del presente
statuto e, per quanto non previsto, secondo le norme di cui agli artt. 36, 37 e
38 del codice civile.
ARTICOLO 4 – DURATA
1. L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e, se non sciolta nelle
forme previste dalla legge o dal presente Statuto, si intenderà prorogata a
tempo indeterminato.
TITOLO III – DELLE CATEGORIE DI
ASSOCIATI, DEI LORO OBBLIGHI E DELLE CONDIZIONI PER LA LORO AMMISSIONE
ARTICOLO 5 – ASSOCIATI
ORDINARI ED ASSOCIATI ADERENTI
1. I membri
dell’Associazione si distinguono in ASSOCIATI
ORDINARI, ASSOCIATI ADERENTI ed ASSOCIATI AD HONOREM. Ogni membro diverso dalla
persona fisica è tenuto ad indicare la persona fisica
che lo rappresenta in seno all’Associazione.
2. Possono
far parte dell’Associazione in qualità di ASSOCIATI ORDINARI:
a) Le SIM abilitate a
prestare esclusivamente il servizio di consulenza in materia di
investimenti, eventualmente associato al servizio di ricezione e
trasmissione ordini, così come definiti nell'ambito della normativa di settore
e successive modificazioni e integrazioni
b) Le succursali in
Italia di soggetti esteri che svolgono attività analoghe a quelle di cui al
punto precedente .
3. Possono far parte
dell’Associazione, in qualità di ASSOCIATI ADERENTI,
quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, italiane od estere, che prestano
servizi e/o svolgono attività in favore degli ASSOCIATI ORDINARI quali, a
titolo esemplificativo:
a) i soggetti abilitati
a prestare servizi e/o esercitare attività di consulenza in materia di investimenti, come definiti nell’ambito della normativa
di settore e successive modificazioni e integrazioni, in abbinamento ad altri
servizi finanziari che ne rappresentino l’attività prevalente;
b) gli studi legali,
commercialistici, fiscali e tributari;
c) le società di
rating;
d) le società di revisione;
e) i
data vendors;
f) le società di
servizi che internalizzano funzioni operative essenziali;
g) le software houses;
h) le associazioni che
perseguano e facciano perseguire ai propri associati i medesimi scopi di cui
all'Articolo 3;
i) le succursali in
Italia di soggetti esteri che svolgono attività analoghe a quelle di cui ai
punti precedenti.
4. Possono far parte
dell’Associazione, in qualità di ASSOCIATI AD HONOREM,
coloro che per il profilo professionale od accademico ne vengano considerati
meritevoli; gli ASSOCIATI AD HONOREM non sono tenuti al versamento della quota
annuale e non godono del diritto di voto in seno all’Assemblea degli Associati.
5. Gli ASSOCIATI
ORDINARI e gli ASSOCIATI ADERENTI devono offrire, per le caratteristiche
patrimoniali proprie o del gruppo di appartenenza, per le esperienze acquisite
sul mercato, per la qualificazione dei propri amministratori, adeguate garanzie
di idoneità professionale e di stabilità.
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI
DEGLI ASSOCIATI
1. Tutti gli Associati
s'impegnano ad osservare il presente Statuto.
2. Essi s'impegnano
altresì ad osservare, e far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, il Codice Etico di comportamento approvato
dall’Assemblea, ogni sua eventuale modifica od integrazione ed in generale le
deliberazioni, le decisioni ed ogni altro provvedimento degli organi
associativi, nonché a collaborare con l'Associazione stessa per la
realizzazione dei suoi fini istituzionali.
3. Gli ASSOCIATI
ORDINARI e gli ASSOCIATI ADERENTI s'impegnano al tempestivo versamento della
quota annuale stabilita dall'Assemblea.
4. Il Consiglio
Direttivo può deliberare di accettare l'iscrizione a titolo onorario, senza
corrispettivo e senza diritti associativi, delle associazioni di cui
all’Articolo 5, par. 3 lett. h); su di esse gravano
tuttavia gli obblighi previsti dal presente Statuto.
5. E’ esclusa la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ARTICOLO 7 –
MODALITÀ DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
1. La domanda di
adesione all’Associazione dev’essere corredata da apposita scheda informativa redatta secondo il modello
predisposto in via generale dal Consiglio Direttivo e deve essere avallata da
un membro del Consiglio Direttivo stesso.
2. Sull'ammissione
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
discrezionalmente ed in via insindacabile, il Consiglio Direttivo.
3. Salvo che per gli
ASSOCIATI AD HONOREM, l’adesione, unitamente alla qualifica di Associato, ha
luogo solo ed esclusivamente con il versamento della quota d'ammissione
determinata dall'Assemblea; per gli ASSOCIATI AD HONOREM l’adesione ha luogo
con la delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO
IV – DELLA PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO
ARTICOLO 8 – PERDITA DELLA
QUALITA' DI ASSOCIATO
1. La qualità di
Associato si perde:
a) per morte;
b) per recesso;
c) per esclusione.
ARTICOLO 9 - RECESSO
1. Ogni Membro può
recedere dall’Associazione con effetto dal primo giorno dell’anno solare
successivo dandone preavviso scritto, a mezzo lettera
raccomandata A/R, entro il 30 ottobre dell’anno in corso.
ARTICOLO 10 -
ESCLUSIONE
1. Il Consiglio
Direttivo può deliberare, a maggioranza qualificata dei due terzi e con
motivazione scritta, l’esclusione dell’Associato:
a) per il venir meno
dei requisiti previsti dall’Articolo 5 ovvero per
inadempienza agli obblighi previsti dallo Statuto;
b) per atti che
contrastino con lo scopo associativo o ne impediscano o compromettano il
perseguimento.
2. La delibera di
esclusione, con la relativa motivazione, dovrà essere comunicata all’escluso
entro i quindici giorni successivi alla delibera stessa, mediante invio di
lettera raccomandata A/R.
3. Laddove nominato il
Collegio dei Probiviri, l’Associato escluso può impugnare la delibera di
esclusione solo ed esclusivamente avanti ad esso mediante atto contenente
l’esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
dell’impugnazione medesima, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R presso
la sede dell’Associazione nel termine perentorio dei quindici giorni successivi
al ricevimento della delibera di esclusione.
4. Il Collegio dei
Probiviri decide in tal caso, in qualità di arbitro rituale, con lodo da
pronunciarsi secondo equità entro centottanta giorni dall’impugnazione;
l'emolumento spettante ai membri del Collegio sarà a carico delle parti secondo
le modalità e gli importi stabiliti dal Regolamento
Arbitrale Nazionale della Camera di Commercio di Milano. La sede del lodo sarà
quella della sede dell’Associazione e le norme di
procedura saranno disciplinate dal Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera
di Commercio di Milano.
ARTICOLO 11 –
ESCLUSIONE DI RESTITUZIONI, ABBUONI O QUOTE
PATRIMONIALI
1. La perdita della
qualità di Associato non dà alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né
al rimborso delle quote versate o all’abbuono di quelle dovute per l’esercizio
in corso.
TITOLO
V – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI E DEI DIRITTI
DEGLI
ASSOCIATI
ARTICOLO 12 – ORGANI
NECESSARI E FACOLTATIVI
1. Sono organi
necessari dell’Associazione
a) l'Assemblea degli
Associati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio
Direttivo;
d) il/i Vicepresidente/i.
2. Sono organi
facoltativi dell’Associazione:
a) il Segretario
generale;
b) il Collegio dei
probiviri;
c) il Collegio dei
Revisori dei conti.
CAPO
I – DEGLI ORGANI NECESSARI
ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA
DEGLI ASSOCIATI
1. E’ competenza
dell’Assemblea degli Associati:
a) approvare il
bilancio annuale d’esercizio, preventivo e consuntivo;
b) deliberare
sull’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione, sulle proposte di
modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione stessa;
c) nominare e revocare
il Presidente dell’Associazione e gli altri componenti
del Consiglio Direttivo, determinandone di volta in volta l’eventuale compenso;
d) nominare e revocare
i componenti del Collegio dei Probiviri,
determinandone di volta in volta l’eventuale compenso;
e) nominare e revocare
i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e
determinarne gli eventuali emolumenti;
f) deliberare, su
proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare della quota d’ingresso dovuta dai
nuovi Associati e sulla quota annuale a carico degli Associati medesimi, nonché sui termini e le modalità per la loro corresponsione;
g) approvare il testo
del Codice Etico di comportamento predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché ogni sua modifica od integrazione;
h) modificare la sede
dell’Associazione o istituire altre sedi o
rappresentanze in Italia o all’estero;
i) deliberare modifiche
od integrazioni allo Statuto;
j) deliberare lo
scioglimento dell’associazione;
k) adottare ogni altra
delibera od iniziativa non riservata alla competenza
degli altri organi associativi secondo le previsioni del presente Statuto.
2. L’Assemblea degli
Associati viene convocata dal Presidente o, in sua
assenza od impedimento, da un Vice Presidente o dal Consiglio Direttivo, con
unico avviso contenente l’ordine del giorno, le date e l’ora di prima e seconda
convocazione. La data di seconda convocazione non può essere stabilita a
distanza di oltre tre giorni dalla data prevista per la prima convocazione.
L’avviso deve essere comunicato a tutti gli Associati con qualsiasi mezzo -
anche telematico - non meno di quindici giorni prima della data stabilita per
la prima convocazione; nel medesimo termine, e per tutto il periodo antecedente la riunione, l’avviso di convocazione deve
altresì essere e rimanere affisso nei locali dell’Associazione. L’ordine del
giorno può essere integrato laddove ne faccia congiunta ed
identica richiesta scritta almeno un quinto degli ASSOCIATI ORDINARI con
lettera raccomandata A/R da recapitarsi presso la sede dell’Associazione entro
i cinque giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione; la
richiesta dev’essere sottoscritta da tutti coloro che
intendono proporre l’integrazione dell’ordine del giorno.
3. L’Assemblea si riunisce:
• in via ordinaria
entro il 30 giugno di ciascun anno, per l’approvazione del bilancio di
esercizio dell’anno precedente;
• in via straordinaria
ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza od
impedimento, un Vice-Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano
necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli
Associati che siano in regola con il pagamento delle quote.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua
assenza o impedimento, da un Vice Presidente; in assenza od impedimento di
entrambi, dal più anziano d’età dei presenti. Il Presidente ne governa lo
svolgimento.
5. Il segretario
dell’Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti su proposta del
Presidente dell’Assemblea.
ARTICOLO 14 – DIRITTO DI VOTO IN SENO ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
1. Ogni Associato in
regola con il pagamento delle quote ha diritto di partecipare all’Assemblea.
2. Ha diritto ad un voto ciascun ASSOCIATO ORDINARIO; gli ASSOCIATI
ADERENTI e gli ASSOCIATI AD HONOREM non hanno diritto di voto né di parola ma
hanno diritto di partecipare, oltreché all’Assemblea, ai gruppi di lavoro
eventualmente costituiti dall’Associazione per il raggiungimento dei propri
scopi, di aver accesso alla documentazione prodotta dall’Associazione, nonché
di partecipare a convegni, seminari, corsi di formazione ed ogni altro evento
organizzato dall’Associazione.
3. Ogni ASSOCIATO ORDINARIO
deve farsi rappresentare in Assemblea da una ed una
sola persona fisica munita di procura speciale scritta da intendersi valida, se
del caso, anche in seconda convocazione; la procura speciale conferisce il
potere di voto anche se non espressamente menzionato.
4. Nessuna persona
fisica può rappresentare più di un altro associato per ciascuna
Assemblea.
5. Le riunioni
dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento di tanti
Associati che rappresentino almeno la metà degli ASSOCIATI ORDINARI aventi
diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
ASSOCIATI ORDINARI intervenuti.
6. L'Assemblea delibera
a maggioranza degli aventi diritto al voto partecipanti all’Assemblea.
7. E' tuttavia
necessaria l'approvazione di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto,
anche se non partecipanti all’Assemblea, per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie ed allo scioglimento
dell'Associazione.
8. Dello svolgimento
dell’Assemblea, e delle relative delibere, deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario o alternativamente, a scelta del Presidente, deve essere operata
apposita registrazione audiovisiva.
9. Presso la sede
dell'Associazione sono conservati, anche in modalità
informatica, i libri contenenti i verbali o le registrazioni audiovisive delle
Assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle riunioni degli altri
organi dell'Associazione.
10. Ciascun Associato
ha diritto di consultare il solo libro contenente i verbali o le registrazioni
audiovisive delle Assemblee degli Associati.
ARTICOLO 15 -
PRESIDENTE
1. Il Presidente dura
in carica tre anni, salvo revoca da parte dell’Assemblea degli Associati. Il
suo mandato è rinnovabile per un massimo di una volta consecutiva; non può
essere rieletto se non sono trascorsi almeno tre anni dalla scadenza del suo
ultimo mandato.
2. Il Presidente:
a) ha la legale
rappresentanza e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede
il Consiglio Direttivo;
c) dà esecuzione alle
delibere del Consiglio Direttivo nonché ai
provvedimenti disciplinari del Collegio dei Probiviri;
d) cura i rapporti con
il Collegio dei Revisori.
3. Salvo che
l’Assemblea degli Associati non stabilisca di volta in volta un compenso ai
sensi dell’Articolo 13, par. 1, lett c.), la carica di Presidente è gratuita e dà diritto al solo
rimborso delle spese che, documentate, siano sostenute nell’esercizio delle
funzioni istituzionali.
ARTICOLO 16 – CONSIGLIO
DIRETTIVO
1. Il Consiglio
Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da altri quattro
membri, eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei soci, che può anche revocarne
il mandato. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti.
2. Possono essere
eletti soltanto persone fisiche che ricoprano incarichi dirigenziali o siano
membri degli organo sociali degli ASSOCIATI ORDINARI al momento
dell'elezione.
3. Il Consiglio
Direttivo delibera su ogni e qualsiasi questione non riservata all’Assemblea
degli Associati ai sensi dell’Articolo 13 ed è a tal
fine munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione e segnatamente:
a) determina le
iniziative da assumere nell'interesse generale dell'Associazione e per le sue
finalità, nei limiti ed in conformità alle delibere
dell’Assemblea degli Associati;
b) gestisce e coordina
l'attività dell'Associazione, dettando i criteri generali da seguire per le
spese ordinarie, ivi comprese le assunzioni di personale;
c) affida ai propri membri,
o a soggetti terzi, lo studio e la consulenza per questioni determinate,
stabilendone il relativo compenso previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti laddove istituito;
d) nomina procuratori,
con o senza rapporto di dipendenza nei confronti dell'Associazione, anche per
singoli atti o determinate categorie di atti;
e) determina i poteri e
le deleghe per gestire e disporre del fondo comune
dell'Associazione;
f) propone
all'Assemblea l’ammontare della quota di ammissione per i nuovi Associati nonché della quota annuale per ciascuna categoria di questi;
g) redige annualmente
il bilancio per l'esercizio trascorso nonché quello
preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
h) convoca l’Assemblea
degli Associati nei casi di cui all’Articolo 13 par. 3;
i) accetta o rifiuta le
iscrizioni;
j) predispone il testo
del Codice Etico di comportamento da sottoporre all’Assemblea e le sue
eventuali modifiche od integrazioni;
k) nomina e revoca il/i
Vicepresidente/i;
l) nomina e revoca il
Segretario Generale;
m) assume ogni altra
delibera od iniziativa prevista dal presente Statuto.
3. Salvo che
l’Assemblea degli Associati non stabilisca di volta in volta un compenso ai
sensi dell’Articolo 13, par. 1, lett c.), la carica di consigliere è gratuita e dà diritto al solo
rimborso delle spese che, documentate, siano sostenute nell’esercizio delle
funzioni istituzionali.
ARTICOLO 17 - MODALITÀ DI NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. La nomina del
Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo
avviene per lista di candidati.
2. La lista, contenente
i nomi del candidato alla carica di Presidente e dei candidati al Consiglio
Direttivo, dev’essere depositata presso la sede
dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data prevista per la prima
convocazione dell’Assemblea convocata per la relativa delibera. La lista può
contenere un numero di candidati alla carica di consigliere anche superiore al
numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. Il voto si considera
valido solo laddove venga espressa univoca preferenza
per una sola determinata lista. Ogni Associato ha inoltre diritto di esprimere
la preferenza per un numero di candidati, tra quelli indicati nella lista
prescelta, pari al numero di Consiglieri da eleggere. Nel caso in cui manchi
l’espressa preferenza di una lista ma venga comunque
espressa preferenza per uno o più candidati di una sola lista, il voto si
riterrà comunque valido ed esso si intenderà espresso per la lista di
appartenenza dei candidati preferiti.
4. Risulterà
eletto a Presidente il candidato a tale carica relativo alla lista che avrà
ottenuto il maggior numero di voti e risulteranno eletti alla carica di
consigliere coloro che, appartenenti alla lista del Presidente, avranno
ottenuto il maggior numero di preferenze fino a concorrenza del numero di
Consiglieri da eleggere; in caso di parità risulterà eletto il candidato più
anziano.
5. L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene con voto a
scrutinio segreto; il Presidente, nell'espletamento delle operazioni di voto, è
assistito da due scrutatori nominati dall'Assemblea.
ARTICOLO 18 – DECADENZA
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DI SINGOLI CONSIGLIERI
1. E' causa di decadenza,
immediata e di diritto, dalla carica di membro del Consiglio Direttivo:
a) la perdita
dell’incarico presso l’ASSOCIATO ORDINARIO persona giuridica di appartenenza al
momento dell’elezione;
b) il recesso o
l'esclusione dall'Associazione, in proprio o dell’ASSOCIATO ORDINARIO di
appartenenza;
c) la mancata
partecipazione anche non consecutiva, durante i dodici mesi precedenti, alla
metà più una delle riunioni del Consiglio Direttivo;
d) la revoca del
mandato da parte dell’Assemblea degli Associati.
4. Qualora, per revoca dimissioni o qualsiasi altra ragione, venga a mancare un
membro del Consiglio Direttivo, il relativo incarico verrà assunto di diritto
dal primo dei non eletti, che resterà in carica sino alla naturale scadenza
dell'intero Consiglio. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti del Consiglio si riduce simultaneamente ad un
numero di membri, ivi compreso il Presidente, inferiore a tre, decade l'intero
Consiglio e si deve procedere al rinnovo dello stesso da parte dell’Assemblea
degli Associati, che viene convocata senza indugio da uno qualsiasi dei membri,
anche se uscente, del Consiglio. Il Consiglio decade altresì nel caso in cui,
per revoca dimissioni o qualsiasi altra ragione, venga a mancare il Presidente.
5. Il consiglio uscente
disbriga, fino all'insediamento del nuovo Consiglio, tutti gli affari di
ordinaria amministrazione nonché quelli improrogabili
ed urgenti; nel caso di mancanza del Presidente le sue funzioni vengono assunte
dal Vicepresidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere
più anziano di età
6. Il Consiglio
Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno.
7. Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza od
impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età ogni
qualvolta lo si ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno tre dei propri
membri. La convocazione potrà essere inviata anche per fax od
e-mail con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi. Le riunioni del
Consiglio Direttivo potranno avvenire anche in video o fono conferenza.
8. Il Consiglio
Direttivo è validamente costituito qualora vi partecipino almeno tre dei suoi
membri ed è presieduto dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere più
anziano d'età. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti
dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. Il Consiglio elegge, fra i propri membri, un Segretario con funzioni di
verbalizzante. Le deliberazioni debbono sempre
constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
10. Alle riunioni del
Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare i
membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione, qualora nominati.
ARTICOLO 19 –
VICEPRESIDENTE/I
1. Il Consiglio
Direttivo nomina uno o più Vicepresidenti anche tra persone esterne al
Consiglio Direttivo, che assumono tutti i poteri attribuiti dal presente
Statuto al Presidente, in caso di sua assenza od
impedimento.
2. Nei casi previsti
dal paragrafo precedente assume i poteri il
Vicepresidente più anziano d’età che non sia, a sua volta, assente od impedito.
3. Le funzioni di
Vicepresidente cessano di diritto in caso di decadenza
del Consiglio Direttivo, salva la proroga di funzioni previste dall’Articolo
18.5.
CAPO
II – DEGLI ORGANI FACOLTATIVI
ARTICOLO 20 –
SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario
Generale:
a) coordina i rapporti
tra l’Associazione ed i singoli Associati;
b) interviene, su
delega del Consiglio Direttivo, nei rapporti tra Associazione ed interlocutori tecnici, istituzionali e privati;
c) partecipa alle
riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.
2. Il Segretario
Generale è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra soggetti esterni
all’Associazione, purché di comprovata esperienza e professionalità
nell’attività della consulenza finanziaria.
3. La decadenza del
Consiglio Direttivo comporta anche la decadenza del Segretario Generale.
ARTICOLO 21 – COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei
Probiviri è composto da tre membri effettivi e due
supplenti, persone fisiche, tutti nominati dall’Assemblea degli Associati anche
tra soggetti esterni all’Associazione.
2. I Probiviri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti
dalla normativa in vigore al momento della loro nomina per gli amministratori,
direttori generali dirigenti e soci accomandatari delle società di
intermediazione mobiliare e debbono possedere competenze di carattere tecnico e
giuridico.
3. I membri del
Collegio dei Probiviri non possono essere membri del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio dei
Probiviri resta in carica per tre anni ed i membri che
lo compongono sono rieleggibili per un massimo di tre mandati, anche non
consecutivi.
5. Il Collegio dei
Probiviri è presieduto a rotazione dai tre membri effettivi, per un periodo di
un anno ciascuno.
6. In caso di
dimissioni o di revoca, i membri restanti procedono, previa approvazione da
parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione del membro mancante mediante
cooptazione di un membro supplente che resterà in
carica sino alla naturale scadenza dell'intero Collegio. In caso di mancata
approvazione del Consiglio Direttivo, così come nel caso in cui vengano a
cessare simultaneamente due Probiviri, il Collegio dovrà essere interamente
rinnovato mediante nomina da parte dell’Assemblea degli Associati, che viene
senza indugio convocata dal Consiglio Direttivo.
7. Fermo quanto
previsto dall’Articolo 10.3 e 10.4, i Probiviri hanno competenza su tutte le
controversie che possono insorgere tra gli Associati e l'Associazione, o tra
gli organi associativi, incluse quelle relative all’interpretazione
del presente statuto ed al rispetto del Codice Etico di comportamento. 8. Le
riunioni del Collegio dei Probiviri sono riservate.
9. La funzione di
segretario verbalizzante è affidata di volta in volta ad
uno dei membri, che redige il verbale della riunione con le relative decisioni.
Il verbale dev’essere sottoscritto dal presidente pro
tempore e dal segretario.
10. Il Collegio dei
Probiviri può essere adito da qualsiasi Associato od
organo associativo.
11. In via residuale e
non esclusiva, il Collegio, ove richiesto, può
svolgere funzioni di organo arbitrale per dirimere controversie insorte tra
singoli Associati.
12. In tali casi il
Collegio deciderà, in via irrituale, secondo equità.
13. Per le controversie
di cui al paragrafo precedente l'emolumento spettante ai membri del Collegio
sarà stabilito a carico delle Parti secondo le modalità
e gli importi stabiliti dal Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera di
Commercio di Milano.
ARTICOLO 22 – COLLEGIO
DEI REVISORI DEL CONTI
1. Il Collegio verifica
la legittimità degli atti di gestione e la regolarità dei conti e del bilancio.
2. Il Collegio dei
Revisori dei conti è
costituito da almeno due revisori effettivi e da un supplente, nominati
dall'Assemblea tra soggetti anche esterni all’Associazione, che siano dotati di
specifiche competenze contabili.
3. I revisori restano
in carica per tre anni e possono essere rieletti.
4. In caso di
dimissioni o di revoca, subentrerà di diritto il
membro supplente che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'intero
Collegio. Nel caso in cui, subentrato il membro supplente, venga a cessare uno
dei due revisori, il Collegio dovrà essere interamente rinnovato mediante
nomina da parte dell’Assemblea degli Associati, che viene senza indugio
convocata dal Consiglio Direttivo.
TITOLO
VI – DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E DI
BILANCIO
ARTICOLO 23 – FONDO
COMUNE
1. Il Fondo comune è
destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione.
2. Esso è costituito:
a) dalle quote
d’ingresso e dalle quote annuali versate dagli
Associati;
b) dalle eccedenze
attive della gestione;
c) da tutti i
contributi ed i beni, mobili ed immobili a qualsiasi
titolo acquisiti.
3. Le quote annuali
devono essere pagate per intero nei termini e con le modalità
stabiliti dall’Assemblea degli Associati. In caso di protratto ritardo nel
pagamento per oltre un mese, il Consiglio Direttivo dovrà richiedere il
pagamento della quota con lettera raccomandata A/R dal ricevimento della quale, e sino al saldo effettivo, decorreranno gli
interessi moratori in misura pari al saggio legale aumentato di cinque punti
percentuali. Il ritardo protratto per oltre tre mesi, così come l’omessa
corresponsione degli interessi all’atto del versamento della quota capitale, saranno causa di esclusione dall’Associazione.
ARTICOLO 24 -
QUANTIFICAZIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE E QUOTE STRAORDINARIE
1. L'Assemblea degli
Associati può deliberare:
a) che l’ammontare della
quota d’ingresso e
della quota annuale sia dovuta in misura diversa per ciascuna categoria di
Associati;
b) una riduzione, in
misura paritaria per ogni Associato o categoria di Associati, della quota
annuale dovuta per il primo esercizio di ingresso
nell’Associazione, intendendosi per esercizio quello in corso al momento
dell’accettazione dell’iscrizione da parte del Consiglio Direttivo;
c) una riduzione, in
misura paritaria per ogni Associato o categoria di Associati, della quota
annuale dovuta per il primo esercizio di ingresso
nell’Associazione pro rata temporis nel caso in cui
la richiesta di iscrizione pervenga successivamente al 30 giugno di ciascun
anno.
2. Il Consiglio
Direttivo può deliberare, in caso di necessità, il versamento da parte degli
Associati di quote straordinarie in misura complessivamente non superiore alla
quota annuale ordinaria, determinandone anche tempi e modalità.
ARTICOLO 25 – ESERCIZIO
1. L'esercizio
associativo coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ciascun
anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla
compilazione della proposta di bilancio, sentito il parere del Collegio dei
Revisori dei Conti laddove costituito. La proposta di
bilancio è presentata all'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno,
accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti, e dev’essere comunicata a tutti i membri
unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea.
2. Durante la sua vita,
l'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo
che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
3. Ciascun Associato ha
diritto di prendere visione dei bilanci che restano depositati, a disposizione
degli Associati stessi, presso la sede dell'Associazione.
TITOLO
VII – DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 26 –
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1. Lo scioglimento
dell'Associazione si verifica:
a) quando, per effetto
di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, viene meno la pluralità degli
Associati salvo che essa non sia ricostituita nel termine di sei mesi;
b) su delibera
dell'Assemblea degli Associati.
ARTICOLO 27 –
LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE
1. In caso di
scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni
di liquidazione del Fondo comune sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei conti e sottopone la proposta di destinazione dell'eventuale
residuo all'approvazione dell'Assemblea.
2. L’eventuale
patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa disposizione di legge, ad altra
associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.
F.to Zeno
d'Acquarone
" Duilio Borettini
" Massimo Scolari
" Rosario Rizzo
" Marco Toledo
" Domenico de Stefano notaio.