Ascofind: Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente
 

CODICE ETICO


1. PREMESSA


    a. Le Sim di Consulenza associate ad ASCOSIM (“le società”) concordano sui principi contenuti nel presente Codice Etico     (“Codice”) e si impegnano applicarne le disposizioni nell’ambito della propria attività di consulenza in materia di     investimenti

    b. Le Sim specializzate nella sola attività di Consulenza in materia di strumenti finanziari sono autorizzate dalla Consob     all’esercizio del servizio di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) del decreto legislativo 24 febbraio 1998,     n. 58, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e     senza assunzione di rischi da parte delle società.

    c. Il presente Codice stabilisce i principi ai quali si ispira l’attività di consulenza in materia di investimenti secondo le linee     definite dalla disciplina comunitaria (Direttiva Mifid) e dalla regolamentazione nazionale di attuazione.

    d. Il Codice inoltre definisce alcune linee guida finalizzate ad orientare il comportamento delle società nell’ambito della     prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, ferma restando la totale autonomia operativa di     ciascuna società e nel pieno rispetto della normativa che disciplina il servizio di consulenza, sia a livello comunitario     che nazionale.

    e. L’obiettivo perseguito dal Codice è di facilitare l’adozione di standard di trasparenza e di prestazione del servizio di     consulenza allineati alla best practice internazionale e nazionale.

    f. Le Società promuovono la conoscenza del Codice presso la clientela, i propri dipendenti e collaboratori.



2. PRINCIPI


    a. INTEGRITA'

    Le Società, gli esponenti aziendali, i dipendenti ed i collaboratori si comportano con onestà, equità, diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti.

    b. INDIPENDENZA

    Le Società intendono mantenere l’indipendenza rispetto ad altri intermediari (gruppi bancari o assicurativi) ed emittenti di strumenti finanziari quotati, al fine di assicurare una completa oggettività nella prestazione del servizio di consulenza.

    c. PROFESSIONALITA’

    Le Società adottano una struttura organizzativa che prevede la presenza di personale altamente qualificato nei ruoli chiave dedicati alla prestazione del servizio di consulenza.

    d. CONFLITTI DI INTERESSE

    Le Società, nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, si astengono dal percepire incentivi o utilità connessi a strumenti o servizi finanziari e garantiscono l’integrale accreditamento al cliente di eventuali benefici derivanti dall’attività di consulenza (retrocessioni, sconti).



3. RAPPORTI CON LA CLIENTELA


Nell’ambito dei rapporti con la clientela, le Società concordano sulle seguenti linee guida:

    a. Raccogliere le informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del servizio di consulenza per il cliente e verificare la     sussistenza del giudizio nel tempo, aggiornando opportunamente le informazioni sul cliente;

    b. Fornire informazioni sui rischi connessi agli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni di investimento con     modalità, strumenti e linguaggio idonei a facilitarne la comprensione da parte dei clienti;

    c. Adottare una metodologia solida e formalizzata per la valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni in materia di     investimento;

    d. Svolgere l’attività di consulenza in materia di investimenti sulla base di un accordo contrattuale con il cliente in forma     scritta;

    e. Effettuare una periodica rendicontazione delle raccomandazioni di investimento inviate al cliente, evidenziandone i     risultati in maniera chiara e trasparente;

    f. Effettuare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

    g. Mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti;

    h. Applicare modelli di remunerazione del servizio di consulenza che siano coerenti con gli interessi dei clienti, chiari e     trasparenti, anche attraverso l’utilizzo di esempi contenuti nella documentazione consegnata al cliente, soprattutto in     presenza di molteplici opzioni di remunerazione.



4. PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA


Nell’ambito dei rapporti con la clientela, le Società concordano sulle seguenti linee guida:

    a. adottare un processo di consulenza formalizzato e basato su metodologie consistenti, ossia aventi requisiti e      fondamenti di carattere tecnico-scientifico;

    b. promuovere una corretta diversificazione degli investimenti nel portafoglio dei clienti;

    c. considerare, ai fini delle raccomandazioni di investimento relative ad ogni specifico settore o classe di attività, per     quanto possibile, l’universo degli strumenti e dei prodotti finanziari presenti sul mercato, ed effettuare processi di     selezione mediante criteri oggettivi;

    d. evitare raccomandazioni di investimento che comportino l’assunzione di rischi non strettamente connessi al     conseguimento degli obiettivi del cliente;

    e. redigere le raccomandazioni in materia di investimenti ai clienti in forma scritta al fine di consentire la tracciabilità     dell’attività di consulenza prestata;

    f. monitorare con continuità i risultati dei portafogli o delle operazioni raccomandate ai clienti;

    g. ricercare, nel caso di raccomandazioni aventi oggetto prodotti finanziari, per quanto possibile, le migliori condizioni di     rischio-rendimento, di costo, di trasparenza e di liquidità per il cliente;

    h. dotarsi di un sistema informativo che consenta di verificare e aggiornare su basi continuative le posizioni dei clienti in     consulenza; il sistema informativo adottato deve contenere la conservazione ordinata delle raccomandazioni impartite     ai clienti e consentire la tracciabilità delle operazioni effettuate; il sistema informativo deve inoltre essere dotato di     adeguate misure di sicurezza sia riguardo agli accessi, sia a fronte dei rischi di malfunzionamento o interruzione     operativa;

    i. adottare e mantenere procedure di controllo interno, idonee ad assicurare la stabilità della Società, l’adeguatezza del     servizio di consulenza e l’efficace svolgimento delle attività.



5. REQUISITI DI PROFESSIONALITA’


Nell’ambito dei requisiti di professionalità, le Società concordano sulle seguenti linee guida:

    a. garantire la presenza all’interno del proprio organico di addetti o collaboratori che posseggano requisiti di formazione
        accademica pari al diploma di laurea in discipline economiche o statistiche, oppure in discipline attinenti l’attività svolta,
        possibilmente integrati con certificati formativi post-universitari (Cfa, AIAF o equivalenti) o che abbiano svolto, per un
        periodo di almeno tre anni, l’attività di analista finanziario o di gestore di portafogli presso intermediari abilitati;

    b. svolgere un programma di formazione e di aggiornamento professionale dedicato ai dirigenti, ai dipendenti e ai
        collaboratori.



6. REQUISITI DI INDIPENDENZA’


Nell’ambito dei requisiti di indipendenza, le Società concordano sulle seguenti linee guida:

    a. informare il cliente qualora uno o più amministratori delegati della società ricoprano incarichi di amministratore presso
        altri intermediari;

    b. inserire nei propri organi di amministrazione consiglieri indipendenti ai quali possono essere affidati ruoli e
        responsabilità nell’ambito del sistema dei controlli e di revisione interna.



7. CONFLITTI DI INTERESSE’


Nell’ambito della tematica dei conflitti di interesse, le Società concordano sulle seguenti linee guida:

    a. garantire la massima trasparenza nei confronti dei clienti in tema di potenziali conflitti di interesse anche mediante la
        pubblicazione sul sito internet della policy aziendale sui conflitti di interesse;

    b. effettuare una ordinata registrazione dei potenziali ed effettivi conflitti di interesse;

    c. eliminare, nel caso di raccomandazioni su prodotti finanziari a favore dei quali la società fornisce un servizio di
        consulenza, possibili duplicazioni di commissioni direttamente o indirettamente pagate dal cliente;

    d. garantire la massima trasparenza in tema di operazioni finanziarie effettuate dagli amministratori della società o da
        persone ad essi collegate; le operazioni personali non devono essere tali da ottenere vantaggi connessi alle
        raccomandazioni effettuate.


 
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